avvocato elena de luca

quando devo emettere una fattura elettronica?

Termini di emissione della fattura elettronica
Art. 6 D.P.R. 633/1972 – Art. 11 D.L. 119/2018 – C. 4, art. 21 D.P.R. 633/1972 – D.L. 34/2019

Momento di emissione della fattura elettronica – regola generale valida per tutte le fatture e non solo per quelle elettroniche: Dal 1.07.2019 le fatture possono essere emesse entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, fermo restando l’obbligo di far confluire le operazioni nella liquidazione Iva di competenza sulla base della data di effettuazione delle operazioni.

Fattura immediata: Dal 1.07.2019 le fatture possono essere emesse, con trasmissione allo SdI (Sistema di interscambio) entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione.

Fattura differita: Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento idoneo ad identificare acquirente e venditore, effettuate nello stesso mese solare verso lo stesso soggetto, è consentito emettere un’unica fattura, riepilogante tutte le operazioni, entro il 15° giorno del mese successivo a quello della loro effettuazione.

Risulta possibile riportare nella fattura la data di fine mese delle consegne (risposta interpello 437/2019 e risposta 389/E/2019) che rappresenta il momento di esigibilità dell’imposta. Risulta possibile emettere più di una fattura riepilogativa per lo stesso mese, trasmettendole allo SdI entro il 15° giorno del mese successivo, indicando la data di fine mese di consegna.

Momento di effettuazione delle operazioni – art. 6 D.P.R. 633/72 Di seguito vengono evidenziati i tempi da rispettare, nell’emissione delle fatture, per le due principali operazioni, al fine della corretta esigibilità dell’Iva, tenendo conto che in ogni caso la fattura va emessa quando si riceve un pagamento anche in acconto.

  • Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate e quindi da fatturare in base alla data di consegna o spedizione della merce. Il giorno di consegna o spedizione dei beni mobili costituisce quindi la data del documento fattura, corrispondente al momento in cui l’Iva diviene esigibile. Da tale data ci sono 12 giorni per l’invio all’ SdI della fattura immediata, mentre per le fatture differite – come sopra enunciato -, anche riepilogative, l’invio può avvenire entro il 15° giorno del mese successivo;
  • Le prestazione di servizi si considerano effettuate e quindi da fatturare facendo riferimento alla data di ultimazione della prestazione. Il giorno in cui viene ultimata una prestazione di servizi – ad esempio la data del collaudo di un impianto installato in forza di un contratto di appalto – rappresenta la data del documento fattura che corrisponde al momento in cui l’Iva diviene esigibile.

Numero della fattura: A parità di normativa attualmente in vigore, il numero della fattura va agganciato alla data di effettuazione dell’operazione, quindi nulla è variato rispetto a prima dell’avvento della fattura elettronica. Qualora un soggetto si trovasse a gestire l’emissione sia di fatture immediate che differite è consigliabile adottare registri sezionali, che consentano di rispettare una corretta cronologia, soprattutto per far fronte a problemi di coordinamento dei programmi informatici.

Fattura elettronica scartata: Nel caso in cui lo SdI scarti la fattura è necessario correggere l’errore inviando nuovamente il file della fattura corretta allo SdI. Se ciò avviene entro 5 giorni non ci sono sanzioni.

Ravvedimento operoso: Il mancato rispetto delle date nell’emissione delle fatture elettroniche comporta sanzioni non di poco conto, soprattutto se il ritardo nell’invio allo SdI comporta un’incidenza sull’imposta. Tali sanzioni possono però essere sanate attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

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La presente circolare sollecitata più volte si aggancia a quella del maggio scorso che si ripropone di seguito, al fine di fornire ai clienti dello studio un quadro d’insieme

IVA – Termini per la corretta liquidazione dal 24.10.2018

C.1,  art. 1, D.P.R 100/1998 – D.L. 119/2019

La detrazione dell’IVA è vincolata a due condizioni:

  • la naturale esistenza dell’operazione fra le parti (condizione sostanziale)
  • il possesso della fattura, ovvero effettiva disponibilità del contribuente (condizione formale).

Infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge solo dal momento in cui il committente o cessionario entra in possesso della fattura e la annota nei registri contabili.

Regola generale: Dal 24 ottobre 2018 risulta possibile detrarre l’IVA a credito, con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni, qualora le fatture siano ricevute e registrate in contabilità entro il 15° giorno del mese successivo a quello, appunto, di esecuzione dell’operazione. Tale agevolazione vale anche per i contribuenti trimestrali, perciò l’IVA si detrae nel trimestre di esigibilità della stessa, se la fattura perviene entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Eccezione: La regola generale non è però applicabile con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto siano ricevute nell’anno successivo. In questi casi l’IVA a credito potrà essere detratta solo nell’anno di ricevimento della fattura.

Esempi:

  • Contribuente mensile: operazione nel mese di maggio, con relativa fattura emessa il 30.05, ma pervenuta il 15.06. La fattura ricevuta potrà essere annotata entro il 15.06 scomputando l’IVA nella liquidazione relativa al mese di maggio, da versare entro il 16.06. Qualora l’effettiva disponibilità del documento fiscale e la sua annotazione avvenga il 16.06, lo scomputo dell’IVA potrà essere effettuato nella liquidazione dell’imposta relativa al mese di giugno, da versare entro il 16.07;
  • Contribuente trimestrale: operazione nel mese di giugno, con relativa fattura emessa il 29.06, ma pervenuta il 15.08. La fattura ricevuta potrà essere annotata entro il 15.08 scomputando l’IVA nella liquidazione relativa al 2° trimestre, da versare entro il 16-20.08. Qualora l’effettiva disponibilità del documento fiscale e la sua annotazione avvenga il 16.08, lo scomputo dell’IVA potrà essere effettuato nella liquidazione dell’imposta relativa al 3° trimestre, da versare entro il 16.11;
  • Operazioni di fine anno contribuente mensile: nel caso di fattura del 2018 ricevuta nel 2019, entro il 15.01, l’imposta è detraibile nella liquidazione del mese di gennaio: 16.02;
  • Operazioni di fine anno contribuente trimestrale: nel caso di fattura del 2018 ricevuta nel 2019, entro il 15.05, l’imposta è detraibile a partire dalla liquidazione del 1° trimestre: 16.05.

                     

                          dott.ssa Nilda Calza

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Ricordiamo che le informazioni raccolte nelle nostre comunicazioni non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che, fin dall’inizio, van considerare soggette a modifiche anche sostanziali.

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