avvocato elena de luca

regime-forfetario-05-01-2017

Hai i requisiti per il regime forfetario?

IL REGIME FORFETARIO
Verifica con noi l’opportunità di adottare il regime fiscale forfetario applicabile sia alle nuove Partite Iva che ai contribuenti che esercitano già una loro attività professionale e/o imprenditoriale.

Il regime fiscale forfetario è il regime naturale per i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma che non sono tenuti ad esercitare una opzione per l’ingresso nello stesso. La Legge di Stabilità per il 2016 ha modificato le soglie di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza.

Questo regime è riservato agli esercenti attività di impresa e arti e professioni in forma individuale. Si applica dal 01.01.2015, sia per i soggetti che intraprendono una nuova attività e quindi aprono una partita Iva, sia per quelli che già esercitano un’attività e vi confluiscono perché posseggono tutti i requisiti previsti dalla normativa e non intendono optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Il regime cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per l’accesso, ovvero si verifica una delle fattispecie che non consentono l’utilizzo del regime.

Dal 2016, al fine di favorire l’avvio di nuove attività, le imprese e i professinisti che scelgono di adottare il regime forfetario, per i primi 5 anni, vedranno applicata imposta sostitutiva ridotta al 5%. Per gli altri contribuenti il regime prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 15%.

Si basa sul principio di cassa e, quindi, va considerato il momento di effettiva percezione del ricavo o compenso e quello di effettivo sostenimento del costo o della spesa.

Va prestata la massima attenzione ai requisiti previsti dalla legge

Il reddito imponibile viene determinato applicando all’ammontare dei ricavi e dei compensi il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’apposita tabella, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

Non deve essere operata la ritenuta d’acconto

E’ previsto l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi e del versamento degli acconti.

Esonero ai fini IVA e IRAP    –    Esclusione dall’applicazione degli studi di settore / parametri

Potrai raccogliere maggiori e più dettagliate informazioni richiedendoci la ns. informativa n. 138/2016. La ns. società di servizi può aiutarti con i suoi professionisti e le sue consulenze ad effettuare la scelta più giusta per te.

dott.ssa Nilda Calza

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Ti ricordo che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che devi, fin dall’inizio, considerare soggette a modifiche anche sostanziali.

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