MOSS , OSS e IOSS – E-COMMERCE

MOSS, OSS e IOSS

E-COMMERCE – IMPORTANTI MODIFICHE

Facendo seguito a quanto già comunicato in precedenza, lo scorso 1° luglio sono entrate in vigore le nuove disposizioni sull’assolvimento dell’IVA in ambito di commercio elettronico indiretto (= cessione di un bene fisico in via telematica e consegna dello stesso in modo tradizionale) e vendite a distanza anche di beni importati da territori terzi o paesi terzi all’UE comprese quelle effettuate (facilitate) attraverso siti marktplace (Ebay, Alibaba, Amazon, Aliexpress, ePrice, Zalando, ecc.).

In sostanza, il regime agevolato di gestione dell’IVA, cosiddetto MOSS, già applicato alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, rese a consumatori finali, è stato esteso, attraverso due nuovi portali, ad altre vendite a distanza di beni e prestazioni di servizi rese sempre a consumatori finali.

In particolare:

 

  1. il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo;

 

  1. e il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro. Al fine di rendere i nuovi regimi OSS e IOSS effettivamente operativi dal 1° luglio 2021.

 

Ma che cos’è il MOSS? Il MOSS è uno sportello che consente all’impresa, dopo preventiva registrazione, di dichiarare e versare l’IVA dovuta, in tutti gli stati membri dell’UE in un unico stato membro. Questo permette alle imprese cedenti di non istituire una stabile organizzazione in ogni stato, paese comunitario in cui risiede il consumatore finale (diversamente comporterebbe la richiesta di una partita IVA in ciascun stato membro e l’eventuale iscrizione, dove presente, alla loro Camera di Commercio). A partire dallo scorso 1° luglio, con l’introduzione degli sportelli OSS e IOSS, questa semplificazione è stata estesa anche ad altri prodotti e servizi, garantendo l’assolvimento dell’IVA, in modo centralizzato e digitale. Vediamoli più nello specifico.

 

OSS: questo “servizio” fa riferimento alle vendite a distanza di beni spediti da uno stato membro a destinazione di consumatori finali di altro stato membro dell’Unione Europea assoggettate all’IVA nello stato membro di consumo, quando le vendite totali per ogni singolo stato membro superano la soglia di euro 10.000,00. Nel caso non venga superata tale soglia le prestazioni saranno soggette al medesimo trattamento IVA delle prestazioni/cessioni nazionali. Vi è comunque la possibilità volontaria di iscriversi al servizio anche se non si supera il suddetto limite. L’opzione al regime OSS esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA, in quanto sostituiti dal un’apposita dichiarazione trimestrale da presentare entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. In tale dichiarazione OSS l’IVA va applicata secondo le regole dello Stato membro di destinazione dei beni e servizi per quanto riguarda la base imponibile e l’aliquota IVA;

 

IOSS: Si applica l’IVA dello stato membro nel quale l’acquirente indica che i beni devono essere consegnati. Per IOSS si intende il regime speciale disciplinato dall’articolo 74-sexies1 D.P.R. 633/1972 introdotto dal D.L. 83/2021, cui possono aderire i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, di cui all’articolo 38-ter, commi 2 e 3, D.L. 331/1993, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Se si ricorre all’IOSS, l’importazione di beni di modico valore, nell’UE, non scontano l’IVA in dogana e l’IVA è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall’acquirente.

 

Il valore intrinseco è definito come segue:

  1. per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione europea, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;
  2. per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione europea.

 

Considerata la complessità della normativa siete inviatati a monitorare periodicamente la Vostra soglia di 10.000,00 euro delle vendite a privati consumatori dell’UE in quanto:

 

In base a quanto più sopra riportato ed al contenuto di cui al D. Lgs. 83/2021 ne consegue

che, dal 1.07.2021:

.. se la soglia di € 10.000 non risulta superata, l’Iva è dovuta in Italia (Paese da dove

partono i beni) salvo opzione da parte del cedente all’OSS per l’applicazione dell’Iva

nello Stato membro di destinazione;

.. se la soglia di € 10.000 nell’anno precedente è stata superata, l’ Iva è dovuta nello

Stato membro di destinazione dei beni (in tal caso il cedente dovrà procedere all’apertura

di partita Iva nel Paese di destino ovvero optare per l’OSS adempiendo, in tale

ultimo caso, agli obblighi Iva presso la propria Amministrazione finanziaria, evitando

in tal modo l’onere di aprire una posizione Iva in ciascun Paese comunitario nei quali

sono stabiliti i destinatari delle vendite a distanza);

.. se la soglia di € 10.000 è superata in corso d’anno, le vendite sono soggette ad Iva

a destino dalla data di superamento della soglia. Ferma restando, anche in tal caso, la

possibilità di opzione per l’OSS.

 

LIMITE DI € 10.000 • Il limite di € 10.000 è considerato come valore complessivo delle vendite a privati consumatori

della UE (quindi, il limite di € 10.000 non va considerato per singolo Paese

della UE).

 

Sul punto risulta necessario un chiarimento ministeriale in considerazione del fatto

che entrando la norma in vigore in corso d’anno (1.07.2021) dovrà essere chiarito

se vale sempre il superamento dei € 10.000 dell’anno precedente ed eventualmente

come vada considerato il superamento in corso d’anno dei citati € 10.000.

 

Il mandato per procedere all’iscrizione a tutti o ad uno dei su menzionati sportelli ci dovrà essere fornito per iscritto e con largo anticipo.

 

Restiamo a disposizione.

 

Cordiali saluti.

      

 Thomas Calza

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