avvocato elena de luca

Quotidiani del Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore
17.5.2017

Agevolate le case in classe energetica A e B

La detrazione dall’Irpef del 50% dell’Iva pagata sull’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, dovrà essere indicata nel nuovo rigo RP59 del modello Redditi PF 2017. Norma agevolativa Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, le persone fisiche possono detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata nel 2016 e/o nel 2017 per l’acquisto dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 di immobili a destinazione residenziale, di classe energetica A o B (e relative pertinenze). Il bonus deve essere ripartito in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi. Abitazioni agevolate Sono agevolati solo gli acquisti di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B. Deve trattarsi, quindi, di abitazioni rientranti nella categoria catastale A, con esclusione della A/10. Sono agevolati anche gli acquisti di abitazioni cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9). È irrilevante il fatto che l’acquirente destini l’unità immobiliare ad abitazione principale o che richieda di applicare l’aliquota Iva ridotta del 4%, al posto del 10% o del 22%, per l’acquisto della prima casa. L’Iva è obbligatoria solo quando l’impresa costruttrice (o ristrutturatrice), cede i fabbricati abitativi entro 5 anni dalla fine dei lavori. La cessione di fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttrici, inoltre, può essere assoggettata ad Iva, anche dopo i 5 anni dalla conclusione dei lavori, purché l’impresa abbia manifestato espressamente l’opzione per la relativa imposizione (articolo 10, comma 1, n. 8-bis, Dpr 633/1972). Spesso, questa scelta viene effettuata dall’impresa per evitare di dover recuperare parte dell’Iva detratta per la costruzione dell’abitazione, a causa del meccanismo del pro-rata Iva decennale. Anche in questi casi, comunque, spetta la nuova detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata. Cumulo All’importo dell’Iva, per la quale il contribuente ha fruito della nuova detrazione, non può essere applicata la classica detrazione del 50% (36% dal 2018), prevista dall’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, Tuir, per le spese sostenute per l’acquisto o assegnazione di immobili parte di edifici ristrutturati o per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa Ad esempio, per un bonifico nel 2016 di 208mila euro (200mila più Iva al 4% per “prima casa”), si ha diritto alla detrazione del 50% di 8mila euro e a quella del 50% sul 25% «del costo dell’immobile rimasto a suo carico», cioè di 204mila euro (208.000 – 4.000). Le stesse conclusioni valgono anche per le realizzazioni di un box pertinenziale, «acquistato contestualmente all’immobile agevolato». Si consideri, ad esempio, il caso di un contribuente che acquista da un’impresa costruttrice un’unità immobiliare, con le agevolazioni “prima casa”, e un box pertinenziale, per complessivi 200mila euro + Iva del 4% (totale 208mila). Il costo di realizzazione del box è di 10mila euro, più Iva di 400 euro (totale di 10.400 euro). Il contribuente potrà detrarre dall’Irpef: 4mila euro, pari al 50% dell’Iva di 8mila euro sull’acquisto dell’immobile, comprensivo della pertinenza; 5.100 euro, pari al 50% del costo di realizzazione del box, al netto dell’Iva portata in detrazione riferita a tale costo: (10.400 – 200) x 50% = 5.100 euro. Quindi, dai 10.400 euro (costo di realizzazione del box, comprensivo dell’Iva) vanno tolti solo i 200 euro della detrazione dell’Iva e non i 400 euro dell’intera Iva. Non è corretto, quindi, dire che non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, mentre è corretto dire che il bonus del Tuir si calcola sulle spese «sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti». © RIPRODUZIONE RISERVATA

9 Giugno 2017

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