avvocato elena de luca

INAIL 

REGISTRI DI ESPOSIZIONE informatizzati

– ad agenti cancerogeni e mutageni

– ad agenti biologi

Dal 12 ottobre 2017 è disponibile sul portale dell’Inail un nuovo servizio on-line per la trasmissione telematica delle informazioni necessarie per l’istituzione e l’aggiornamento dei Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologi.

L’art. 8, comma 4 del D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni ha istituito l’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

A riguardo se rientri fra i soggetti interessati all’innovato adempimento dovrai:

  • Prendere visione della normativa vigente: – circolare Inail 43/2017 – D.Lgs. 81/2008 – Decreto Ministero salute 155/2007 – L. 19/2017 – Decreto Ministero lavoro politiche sociali di concerto con il Ministero della salute e il Ministero della semplificazione e pubblica amministrazione 183/2016;
  • Contattare con tempestività, se non già provveduto, la società che in regola con le previste autorizzazioni ministeriali, ti segue in materia di sicurezza e prevenzione infortuni negli ambienti di lavoro.

L’Inail si rende disponibile ad aiutarti attraverso:

  • Numero verde 803.164
  • Telefono a pagamento 06.164.164
  • Servizio “Inail risponde” nell’area contatti del portale inail.it

Estratto dalla Circolare Inail 43/2017- L’introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell’organo di vigilanza. Il Registro online, infatti, sarà immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi online del portale Inail www.inail.it.

Suzy rag. Franceschini

 

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

Lettera circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3 del 12.10.2017

D.Lgs. 81/2008, Titolo I –  Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

 

Fra gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, rientra anche la nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 -vedasi in particolare gli articoli 17, 18 e 41-  che emerge dalla valutazione dei rischi.

La sorveglianza sanitaria include l’insieme di atti medici volti a tutelare lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell’attività. Il medico competente, al fine di renderla efficiente, deve valutare la compatibilità tra condizioni psico-fisiche e mansione assegnata, accertando eventuali condizioni di ipersensibilità individuale e verificando allo stesso tempo l’efficacia delle misure adottate.

Con la lettera circolare n. 3 del 12.10.2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro definisce le linee guida che il proprio personale ispettivo deve seguire per punire le violazioni rilevate.

Le sanzioni

In presenza di omissioni nel valutare lo stato di salute del lavoratore prima di affidargli compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dall’effettiva capacità individuale di eseguirli (si riferisce ad es. a lavori in quota, in sotterraneo o in ambienti confinati in genere, lavori subacquei, ecc.) è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (art. 18, c. 1, lett. c).

La mancata attivazione della sorveglianza sanitaria e la mancata nomina del medico competente quando prescritto sono puniti invece con ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro (art. 18, c. 1, lett. g).

In caso di rilevazione in sede di verifica ispettiva di lavoratori privi di giudizio di idoneità, anche se già

sottoposti a visita medica, esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche, assegnati a mansioni specifiche soggette a sorveglianza sanitaria, fattispecie che presuppone l’omessa vigilanza da parte del datore di lavoro o del dirigente, dopo la contestazione è stabilita la sanzione di tipo amministrativo-pecuniario da 1.096,00 a 4.932,00 euro(art. 18, c. 1, lett. bb).

Lino Di Palmo

 

Contattaci ai numeri telefonici indicati nel sito o tramite mail, saremo lieti di aiutarti. Attraverso una frequentazione periodica del nostro sito puoi raccogliere tutte le più importanti novità che ti riguardano.

Ti ricordo che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che devi, fin dall’inizio, considerare soggette a modifiche anche sostanziali.

dott.ssa Nilda Calza

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