videosorveglianza nei luoghi di lavoro

 

videosorveglianza nei luoghi di lavoro

Gli impianti di videosorveglianza

Lo Statuto dei lavoratori, l’art. 4 della Legge 300/1970 e sue successive modifiche ed integrazioni consente di impiegare nei luoghi di lavoro impianti audiovisivi e altri strumenti volti a tutelare la propria attività, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori e ne dispone le modalità che il datore di lavoro deve seguire.

Poiché la tutela del lavoratore e della sua privacy è posta come principio fondamentale, è sempre vietato il controllo della sua attività lavorativa attraverso tali impianti che possono essere installati solamente quando siano riscontrabili tre presupposti: esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Gli adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve:

  • rispettare tutte le norme in materia di privacy, come posizionare cartelli prima degli accessi alle zone videosorvegliate;
  • fornire ai propri dipendenti un’adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli;
  • provvedere prima dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza a sottoscrive un accordo con le Rsu o le Rsa e in sua mancanza richiedere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro; in assenza dell’accordo o dell’autorizzazione l’installazione è illegittima e sanzionabile. Non è attualmente prevista alcuna comunicazione preventiva al Garante della Privacy.

Visualizzazione delle immagini e periodo di conservazione

Gli accessi alla visualizzazione delle immagini devono essere tracciati tramite opportune funzionalità che permettano la loro conservazione per un periodo non inferiore ai 6 mesi.

In assenza di specifiche norme di legge è cura e responsabilità del titolare – datore di lavoro individuare i tempi di conservazione delle immagini, riferendosi oltre al contesto e alle finalità del trattamento anche al rischio di ledere i diritti altrui. In ogni caso, secondo il Garante della Privacy il periodo di conservazione dovrebbe essere solo di pochi giorni (per una piccola azienda 24 ore dovrebbero essere sufficienti) prorogabili in casi particolari come i fine settimana e i giorni festivi.

Confermiamo la nostra disponibilità a fornire le prime consulenze e soprattutto

a redigere la richiesta di autorizzazione all’Ispettorato del lavoro, nonché le lettere per i dipendenti.

Il referente per tali pratiche è la Rag. Elisa De Marchi

 a cui potete inviare tramite mail i Vostri quesiti o i mandati specifici.

                                           dott.ssa Nilda Calza

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Vi ricordiamo che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che dovete, fin dall’inizio, considerare soggette a modifiche anche sostanziali.
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