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Esterometro

Il ritorno dello spesometro ma solo transfrontaliero 

Aggiornamento al 3 aprile 2019 (le notizie dell’ultim’ora sono riportate in rosso)

D.L. 119/2018 – Circ. AdE 13/E/2018 – Provv.to AdE prot. 89757/2018

Messo in un cassetto lo spesometro ecco che ci ritroviamo con un altro adempimento, l’esterometro o spesometro transfrontaliero.

Il nome la dice tutta su ciò che ci aspetta, ma avanziamo per gradi cercando di essere il più comprensibili possibile.

 

Di cosa si tratta?

E’ una nuova comunicazione telematica da inviare all’Agenzia delle Entrate che dovrà contenere i dati relativi alle operazioni attive e passive intercorse fra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri dell’Unione Europea o extra U.E.

Soggetti obbligati e soggetti esonerati

Siamo in attesa di chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e del MEF, ma alla data attuale non è più applicabile quanto comunicato a fine gennaio scorso con una ns. circolare: Sono obbligati i soggetti passivi Iva, mentre sono esonerati: – i contribuenti in regime forfettario – quelli in regime di vantaggio, – gli agricoltori, – i contribuenti soggetti all’invio di dati fatture al Sistema tessera sanitaria.”

Pertanto invitiamo tutti i nostri clienti anche quelli in regime forfettario o dei minimi, ma anche coloro che effettuano operazioni non rilevati ai fini iva nel territorio nazionale a verificare di aver effettuato operazioni attive o passive con l’estero, compresi gli acquisti extraterritoriali come spese per: alberghi, ristoranti, noleggio di auto all’aeroporto, servizi immobiliari, acquisto di beni, ecc, in quanto andrebbero comunicati (N2).

Sanzioni

Le eventuali sanzioni sono pari a € 2 per fattura con tetto massimo di € 1.000 a trimestre.

Scadenze

L’invio telematico che ha scadenza mensile è previsto entro l’ultimo giorno del mese successivo:

  • alla data di emissione per le fatture emesse;
  • alla data di recezione per le fatture ricevute.

I primi 3 esterometri del 2019 relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dovranno singolarmente essere trasmessi entro e non oltre il 30.04.2019.

Dall’esterometro del mese di aprile 2019 scadenza mensile entro il mese successivo.

(Dal 2020, forse…., la scadenza passerà trimestrale).

Operazioni escluse

Sono escluse dallo spesometro transfrontaliero:

  • Importazioni, ovvero operazioni extra U.E. documentate da bolletta doganale;
  • Operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa o ricevuta la fattura elettronica;
  • Operazioni già a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate poiché transitate in SDI o in dichiarazione doganale.

Intrastat

Le comunicazioni Intrastat relative alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni e servizi si dovranno continuare a trasmettere.

Mandato

Il mandato per gli adempimenti connessi all’esterometro dovrà esserci inoltrato per iscritto, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello per cui sorge il nuovo obbligo, completo di tutti i documenti. In sua assenza non potremmo essere ritenuti responsabili per mancanze ed omissioni e/o sanzioni relative alla pratica in oggetto.

 

dott.ssa Nilda Calza

 

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Ti ricordo che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che devi, fin dall’inizio, considerare soggette a modifiche anche sostanziali.

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