Il lavoro occasionale di tipo accessorio pagabile con voucher – Principali aspetti e ultime novità normative
Estratto della nostra Info Paghe n. 11 – septies/2016 “Contratti per la gestione dei rapporti di lavoro – Contratto a tutele crescenti – Collaboratori familiari – Nuova disciplina delle collaborazioni – Lavoro accessorio / Voucher – Stage e Tirocini. In rosso sono evidenziate le ultime novità legislative entrate in vigore lo scorso 8 ottobre …..
Questa particolare tipologia di rapporto lavorativo trova maggiori ambiti applicativi sia in relazione alla Jobs Act sia in funzione del fatto che il percipiente non è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dai voucher nella sua dichiarazione tributaria e il percepimento degli stessi non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione. Ma attenzione il lavoro occasionale di tipo accessorio rientra in una tipologia contrattuale residuale, istituita e disciplinata esclusivamente per tutelare particolari rapporti lavorativi non regolamentati che presentano le caratteristiche della saltuarietà/occasionalità.
Infatti il lavoro accessorio è così definito dall’INPS: “È una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto ‘accessorie’, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso ‘buoni lavoro’ (voucher). Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione… Sono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL”.
Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 – Tracciabilità immediata dei Voucher.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato in via definitiva un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183…. Le modifiche apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono volte a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Per quanto sopra esposto, dal giorno 8 ottobre 2016 tutti i datori di lavoro che utilizzeranno i voucher dovranno, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione – anche una seconda volta nella stessa giornata per lo stesso lavoratore -, comunicare a mezzo:
i seguenti dati:
– Codice Fiscale del datore di lavoro e del lavoratore,
– Luogo,
– Giorno e ora di inizio e fine della prestazione.
Restano invariati gli altri adempimenti.
Il D.Lgs. 81/2015 ha esteso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi.
In questa occasione si vuole porre l’attenzione sui seguenti rilevanti aspetti (D.Lgs. 81/2015 e Circ. Inps 149/2015):
….. continua
Ti ricordiamo che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che devi, fin dall’inizio, considerare soggette a modifiche anche sostanziali nel breve periodo.
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