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Voucher, li utilizzi? Presta attenzione alle nuove modalità di tracciabilità in vigore dall’8 ottobre

Il lavoro occasionale di tipo accessorio pagabile con voucher – Principali aspetti e ultime novità normative

Estratto della nostra Info Paghe n. 11 – septies/2016 “Contratti per la gestione dei rapporti di lavoro – Contratto a tutele crescenti – Collaboratori familiari – Nuova disciplina delle collaborazioni – Lavoro accessorio / Voucher – Stage e Tirocini. In rosso sono evidenziate le ultime novità legislative entrate in vigore lo scorso 8 ottobre …..

Questa particolare tipologia di rapporto lavorativo trova maggiori ambiti applicativi sia in relazione alla Jobs Act sia in funzione del fatto che il percipiente non è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dai voucher nella sua dichiarazione tributaria e il percepimento degli stessi non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione. Ma attenzione il lavoro occasionale di tipo accessorio rientra in una tipologia contrattuale residuale, istituita e disciplinata esclusivamente per tutelare particolari rapporti lavorativi non regolamentati che presentano le caratteristiche della saltuarietà/occasionalità.

Infatti il lavoro accessorio è così definito dall’INPS: “È una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto ‘accessorie’, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso ‘buoni lavoro’ (voucher). Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione… Sono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL”.

Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 – Tracciabilità immediata dei Voucher.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato in via definitiva un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183…. Le modifiche apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono volte a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Per quanto sopra esposto, dal giorno 8 ottobre 2016 tutti i datori di lavoro che utilizzeranno i voucher dovranno, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione – anche una seconda volta nella stessa giornata per lo stesso lavoratore -, comunicare a mezzo:

  • sms al numero: +39.33.999.422.56,
  • e-mail PEC: intermittenti@pec.lavoro.gov.it,

i seguenti dati:

Codice Fiscale del datore di lavoro e del lavoratore,

Luogo,

Giorno e ora di inizio e fine della prestazione.

Restano invariati gli altri adempimenti.

Il D.Lgs. 81/2015 ha esteso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi.

In questa occasione si vuole porre l’attenzione sui seguenti rilevanti aspetti (D.Lgs. 81/2015 e Circ. Inps 149/2015):

  • obblighi preventivi del committente che prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS che è valida anche ai fini INAIL, pena rilevanti sanzioni e la considerazione del lavoratore in uno stato di irregolarità (in nero), con l’applicazione della maxi sanzione per lavoro nero. In presenza della comunicazione, ma in assenza di alcune giornate non retribuite, il rapporto di lavoro si trasformerà in subordinato a tempo indeterminato. Alla procedura telefonica di attivazione attraverso il call center INPS/INAIL,
  • numero verde: 803.164 possono essere richieste informazioni aggiuntive. La procedura per entrambe le parti non si presenta immediata, ma articolata e piuttosto delicata. Vanno seguite le indicazioni dell’Inps. Committente e prestatore dovranno richiedere il PIN Inps, una volta ricevuto il PIN dovranno registrarsi. Il committente dovrà costituire una riserva di denaro attraverso il pagamento on-line o F24. Il lavoratore maggiorenne dovrebbe ricevere una “Inps Card” da Poste Italiane. L’Inps solo dopo aver fatto tutti i controlli su committente e prestatore potrà procedere a riconoscere le somme ai lavoratori;
  • limiti economici dei compensi per il prestatore, da riferire a ciascun anno solare che per il 2015 non possono superare i 000 euro netti, riferendoli alla totalità dei committenti, pari ad euro 9.333 lordi. Inoltre ogni collaboratore non può percepire da un singolo committente più di euro 2.020 netti (2.693 euro lordi) annui. Per i prestatori percettori di misure di sostegno del reddito il limite economico è di 3.000 euro netti per anno solare (pari a 4.000 euro lordi);
  • necessità di farsi rilasciare dal prestatore di lavoro – in attesa che il sistema informatico dell’Inps venga aggiornato, con la possibilità per i datori di lavoro di verificare i limiti massimi – una dichiarazione scritta concernente gli importi da lui già percepiti nell’anno tramite voucher, al fine di non superare il limite di euro 9.333 lordi. Il riscontro dell’assenza di tale dichiarazione o della sua falsificazione comporta conseguenze penali per il lavoratore e la trasformazione del rapporto in uno di natura subordinata a tempo indeterminato;
  • obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche i carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati. Tutti i committenti (imprenditori, liberi professionisti, condomini, associazioni, persone fisiche ecc.) potranno acquistare i buoni solamente attraverso la procedura telematica dell’Inps, dai tabaccai che aderiscono alla convenzione Inps/Fit, con il servizio internet Banking Intesa Sanpaolo e attraverso le Banche popolari abilitate e Uffici postali;
  • Divieto di utilizzo dei voucher per i contratti di appalto di opere.

….. continua

Ti ricordiamo che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che devi, fin dall’inizio, considerare soggette a modifiche anche sostanziali nel breve periodo.

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La Cedap Calza sasCentro di Elaborazione Dati Contabili e Servizi Paghe e la nostra società di servizi professionali che da più di 40 anni segue la clientela anche sul piano giuslavoristico, con l’amministrazione del personale e la gestione di assunzioni, licenziamenti, passaggi di categoria, gestione rapporti con enti pubblici, oltre che con l’elaborazione dei cedolini paga. Il datore di lavoro viene affiancato professionalmente anche nella redazione e trasmissione delle autoliquidazioni Inail, dei modelli CU, delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta oltre che nella gestione dei rapporti con l’Inps. Seguiamo dipendenti e datori di lavoro durante tutte le fasi delicate delle controversie lavorative, fino alla conclusione dell’accordo in presenza del sindacato o del funzionario della Direzione Territoriale del Lavoro.

Ringraziamo la società Geronazzo F.lli s.n.c. per l’uso delle immagini

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