paghe mestre

La contabilità dev’essere una sola!

Quella reale e corretta.

 

La contabilità “in nero”, sia articolata su supporti cartacei che su computer, costituisce un valido elemento indiziario ai fini dell’accertamento avente i requisiti della gravità, precisione e concordanza.

 

Infatti, secondo la Cassazione, sentenza 8.06.2018, n. 14944:

“… in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la “contabilità in nero”, costituita – nella specie – da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, ed incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria” (Cass. sent. n.4080/2015; vedi anche n. 20094/14 e n.14150/16). Nella fattispecie in esame, il recupero a tassazione dei maggiori ricavi non contabilizzati si basa su due documenti extracontabili, denominati “ricavi AXA 1/1/1999 – 31/5/1999” e “ricavi AXA 1/6/1999 – 31/12/1999”, contenuti nel programma informatico gestionale dei contratti As 400. I ricavi non contabilizzati sono stati determinati sulla base della differenza dei dati derivanti dal nuovo sistema informatico gestionale dei contratti As 400. I ricavi non contabilizzati sono stati determinati sulla base della differenza dei dati derivanti dal nuovo sistema informatico gestionale – contabile As 400, relativi a tutti i contratti del 1999, e quelli derivanti dalla contabilità…”

 

dott.ssa Nilda Calza

 

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Si ricorda che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche, soprattutto variano da persona a persona e hanno presupposti diversi. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che, fin dall’inizio, van considerate soggette a modifiche anche sostanziali.

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