assistita solo da professionisti in possesso di titoli di studio abilitanti all’esercizio della libera professione di Commercialisti, Avvocati, Notai, Geometri, Ingegneri, Architetti, Intermediari Immobiliari e Assicurativi.
La CEDAP CALZA sas è una società pensata per tutte le aziende che cercano servizi professionali principalmente in materia fiscale, tributaria, contabile e del lavoro, con il preciso scopo di garantire la migliore assistenza, in un’ottica di continuità temporale e di consulenza globale, attraverso professionisti che sono tutti in possesso dei titoli abilitativi e tutti regolarmente iscritti a rispettivi albi.
La precisazione risulta doverosa alla luce della recente pronuncia della Cassazione Penale, n. 26617 del 27.06.2016, riportata in calce. La sentenza conferma che lo svolgimento di attività di competenza specifica del “commercialista”, in mancanza del titolo di studio e delle abilitazioni previste, comporta l’incriminazione penale per abusivo esercizio di una professione.
Nel pieno rispetto della normativa vigente i dottori commercialisti Giuliano Calza e Nilda Calza, con cui la nostra società di servizi collabora da anni, sono professionisti laureati e abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, garanti della corretta applicazione delle regole deontologiche, sono responsabili del trattamento dei dati personali, nonché intermediari autorizzati verso agenzia delle entrate, inps, inail e camere di commercio.
Appoggiarsi a professionisti con esperienza decennale, in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge e regolarmente abilitati e assicurati, costituisce garanzia di sicurezza e piena affidabilità.
Giuliano dr Calza
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Cassazione Pen., Sez. VI, Sentenza 27-06-2016, n. 26617
Ritenuto in fatto
Nell’imputazione si contesta all’interessato lo svolgimento di attività riservata a commercialisti ed a consulenti del lavoro, titoli professionali mai conseguiti.
p., comma 1, lett. b) ed e), consistente, quanto all’azione riguardante lo svolgimento di attività quale commercialista, nella mancata valutazione della carenza di dolo, conseguente all’incertezza nelle determinazioni della norma che disciplina l’esercizio delle professioni, che integra il precetto penale, valutata in relazione alla natura e forma dell’attività svolta dall’interessato attraverso una società, il cui oggetto ricomprendeva proprio le attività di consulenza prestate. Tali elementi di fatto vengono valorizzati a sostegno di una buona fede nell’interpretazione delle norme, che escluderebbe il dolo. Quanto all’attività del consulente del lavoro si circoscrive la condotta ad un unico atto, di mera richiesta di informazioni presso l’Ispettorato del lavoro, che non realizza la condotta tipica del reato.
Considerato in diritto
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Vedasi anche:
– Cassazione penale sez. VI 29 gennaio 2015 n. 6467
– Art. 348 codice penale: Abusivo esercizio di una professione. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.
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