Momento di emissione della fattura elettronica – regola generale valida per tutte le fatture e non solo per quelle elettroniche: Dal 1.07.2019 le fatture possono essere emesse entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, fermo restando l’obbligo di far confluire le operazioni nella liquidazione Iva di competenza sulla base della data di effettuazione delle operazioni.
Fattura immediata: Dal 1.07.2019 le fatture possono essere emesse, con trasmissione allo SdI (Sistema di interscambio) entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione.
Fattura differita: Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento idoneo ad identificare acquirente e venditore, effettuate nello stesso mese solare verso lo stesso soggetto, è consentito emettere un’unica fattura, riepilogante tutte le operazioni, entro il 15° giorno del mese successivo a quello della loro effettuazione.
Risulta possibile riportare nella fattura la data di fine mese delle consegne (risposta interpello 437/2019 e risposta 389/E/2019) che rappresenta il momento di esigibilità dell’imposta. Risulta possibile emettere più di una fattura riepilogativa per lo stesso mese, trasmettendole allo SdI entro il 15° giorno del mese successivo, indicando la data di fine mese di consegna.
Momento di effettuazione delle operazioni – art. 6 D.P.R. 633/72: Di seguito vengono evidenziati i tempi da rispettare, nell’emissione delle fatture, per le due principali operazioni, al fine della corretta esigibilità dell’Iva, tenendo conto che in ogni caso la fattura va emessa quando si riceve un pagamento anche in acconto.
Numero della fattura: A parità di normativa attualmente in vigore, il numero della fattura va agganciato alla data di effettuazione dell’operazione, quindi nulla è variato rispetto a prima dell’avvento della fattura elettronica. Qualora un soggetto si trovasse a gestire l’emissione sia di fatture immediate che differite è consigliabile adottare registri sezionali, che consentano di rispettare una corretta cronologia, soprattutto per far fronte a problemi di coordinamento dei programmi informatici.
Fattura elettronica scartata: Nel caso in cui lo SdI scarti la fattura è necessario correggere l’errore inviando nuovamente il file della fattura corretta allo SdI. Se ciò avviene entro 5 giorni non ci sono sanzioni.
Ravvedimento operoso: Il mancato rispetto delle date nell’emissione delle fatture elettroniche comporta sanzioni non di poco conto, soprattutto se il ritardo nell’invio allo SdI comporta un’incidenza sull’imposta. Tali sanzioni possono però essere sanate attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
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La presente circolare sollecitata più volte si aggancia a quella del maggio scorso che si ripropone di seguito, al fine di fornire ai clienti dello studio un quadro d’insieme
La detrazione dell’IVA è vincolata a due condizioni:
Infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge solo dal momento in cui il committente o cessionario entra in possesso della fattura e la annota nei registri contabili.
Regola generale: Dal 24 ottobre 2018 risulta possibile detrarre l’IVA a credito, con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni, qualora le fatture siano ricevute e registrate in contabilità entro il 15° giorno del mese successivo a quello, appunto, di esecuzione dell’operazione. Tale agevolazione vale anche per i contribuenti trimestrali, perciò l’IVA si detrae nel trimestre di esigibilità della stessa, se la fattura perviene entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Eccezione: La regola generale non è però applicabile con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto siano ricevute nell’anno successivo. In questi casi l’IVA a credito potrà essere detratta solo nell’anno di ricevimento della fattura.
Esempi:
dott.ssa Nilda Calza
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Ricordiamo che le informazioni raccolte nelle nostre comunicazioni non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che, fin dall’inizio, van considerare soggette a modifiche anche sostanziali.