Novità

Libretto Famiglia? Voucher? Novità e risposte!

Regime generale

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa (esclusi condomini ed enti morali-ecclesiastici).

 

Mediante il Libretto Famiglia l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:

  1. a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  2. b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  3. c) insegnamento privato supplementare.

 

Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

–  € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;

–  € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;

–  € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;

– € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.

 

Il pagamento delle prestazioni e l’accreditamento dei contributi Inps deve avvenire entro il 15° giorno del mese successivo

 

Registrazione Preliminare sulla Piattaforma Inps

La registrazione sulla piattaforma Inps, sia dell’utilizzatore che del prestatore va fatta preliminarmente, a cura dei soggetti medesimi.

 

Comunicazioni dell’utilizzatore del Libretto Famiglia.

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il 3° giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS è tenuto a comunicare:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
  • la durata della prestazione;
  • l’ambito di svolgimento della prestazione;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

 

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.

 

Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017:

–  titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;

–  studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età;

–  persona disoccupata, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

– percettore di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito,

l’utilizzatore, nell’ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.

 

Allo scopo di favorire la trasparenza dei processi di informazione che afferiscono allo svolgimento della prestazione di lavoro occasione, contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.

 

Limiti di reddito per anno civile

In capo a ogni prestatore:                            Massimo 5.000 euro, con riferimento a tutti gli utilizzatori

In capo all’utilizzatore:                                 Non più di 5.000 euro, con riferimento a tutti i prestatori

Tra i medesimi utilizzatore e prestatore:  Non più di 2.500 euro (ne deriva che, se viene utilizzato

l’intero importo ammesso, non è possibile occupare più di

2 prestatori).

Ai fini della determinazione del compenso fino a euro 5.000 per ciascun utilizzatore, sono

computati in misura al 75% i  compensi per prestazioni occasionali rese da:

  • Soggetti titolari di pensione di invalidità o vecchiaia;
  • Giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi;
  • Disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di sostegno al reddito.

 

Nilda dr Calza

 

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