TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI + BONUS

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI + BONUS

Trasmissione telematica dei corrispettivi

e

“Piccolo Bonus Tecnologico” su acquisto o adeguamento strumenti utili alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

L’ondata di modifiche normative di inizio e fine anno non è tutt’ora di facile contenimento, almeno per un dottore commercialista che si trova a fare i conti con un coacervo di norme, alcune delle quali ancora in attesa di interpretazione definitiva. Ci stiamo impegnano a partecipare a dei corsi di aggiornamento che possono limitarci nel rispondere alle vostre telefonate, nel contempo stiamo assistendo ognuno di Voi nel delicato passaggio al sistema della fatturazione telematica e al nuovo regime privacy, facendo del nostro meglio. Per una migliore assistenza, Vi invitiamo cortesemente ad inoltrarci richieste di informazioni o consulenze tramite mail o fax.

Oggi Vi devo parlare di un nuovo adempimento, non nuovo a chi ha partecipato ai nostri corsi dedicati alla fattura elettronica: la trasmissione telematica dei corrispettivi, anch’esso di portata epocale.

 

Le norme più importanti di riferimento sono: l’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, l’articolo 22 Dpr 633/1972, il DL 119/2018, la legge di Bilancio per il 2019, commi 70-72 dell’articolo 1 e l’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

 

Scadenze

I soggetti di cui all’articolo 22 Dpr 633/1972 (vedasi l’articolo a margine), con un volume d’affari superiore a 400.000,00 € sono obbligati alla memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi a partire dal luglio 2019.

Tale obbligo scatterà dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri contribuenti ricompresi nell’art. 22 del Dpr 633/1972.

Purtroppo, la norma non fa riferimento al volume d’affari da prendere in considerazione, che dovrebbe essere quello dell’anno precedente.

 

Procedura

Fatta salva l’emissione della fattura elettronica richiesta dal cliente non oltre il momento dell’effettuazione dell’operazione, sarà obbligatorio l’invio dei dati dei corrispettivi e non saranno più possibili forme di documentazione diverse dalla fattura elettronica. In altre parole, a parità di informazioni ad oggi disponibili, l’introduzione della trasmissione telematica dei corrispettivi dovrebbe far venir meno tanto gli scontrini quanto le ricevute fiscali, un po’ come sta facendo la fattura elettronica con la fattura cartacea, lasciando spazio alla lotteria nazionale degli scontrini dal 2020.

Il documento di spesa verrà, quindi, trasmesso in tempo reale all’Agenzia delle Entrate attraverso i registratori di cassa telematici e verrà rilasciato in formato cartaceo solamente su espressa richiesta.

Restiamo, comunque, in attesa delle disposizioni attuative, nel frattempo consiglio a tutti i Clienti non solo di predisporre l’adeguamento informatico, programmando l’acquisto per tempo dei nuovi registratori fiscali telematici, in funzione del Vostro volume d’affari complessivo, ma anche di individuare la corretta funzionalità operativa per la Vostra azienda, soprattutto in presenza di dipendenti.

Il credito d’imposta

Il credito d’imposta, pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo, per ogni strumento, di € 250 per l’acquisto e di € 50 per l’adattamento è riconosciuto direttamente in capo al cessionario o committente. Per usufruire del beneficio fiscale la norma prevede che oltre alla registrazione della fattura, il pagamento dell’acquisto o dell’adeguamento del registratore di cassa digitale deve essere effettuato con modalità tracciabile. Poiché, il credito d’imposta può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione Iva successiva non solo al mese di registrazione della fattura, ma a quello del suo pagamento tracciato, Vi invitiamo a consegnarci per tempo in un apposito fascicolo con la documentazione completa (copie delle fattura e dei pagamenti tracciabili), solo così potremmo dare seguito alla pratica.

 

Art. 22 del Dpr 633/1972 – Commercio al minuto ed attività assimilate.

1) L’emissione della fattura non e’ obbligatoria, se non e’ richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;

5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10;

6-bis) per l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;

6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. 

2) La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.

3) Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa da commercianti al minuto ai quali e’ consentita l’emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.

dott.ssa Nilda Calza

 

**********************************************************

Si ricorda che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche, soprattutto variano da persona a persona e hanno presupposti diversi. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che, fin dall’inizio, van considerate soggette a modifiche anche sostanziali.

Metti mi piace alla nostra pagina facebook sarai aggiornato anche tramite i social!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.