Registri IVA, tenuta solo in modalità elettronica
Art. 19-octies della Legge di conversione n. 172/2017 del D.L. 148/2017
Semplificazione normativa rilevante quella che afferma la regolare validità di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti nelle sole modalità informatiche.
Professionisti ed imprese potranno quindi tenere i loro registri IVA solo in modalità elettronica senza doverli stampare su carta.
La semplificazione non riguarda il registro dei beni ammortizzabili, i libri giornale e inventari, le scritture ausiliarie e i conti di mastro, nonché le scritture di magazzino.
Riporto per Vostra maggiore conoscenza il teso normativo a cui faccio riferimento
6. All’articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter e’ aggiunto il seguente:
«4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici e’, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza ». )) …
Restano di fondamentale importanza il rispetto e l’applicazione dei seguenti fattori:
dott.ssa Nilda Calza
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Ti ricordo che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che devi, fin dall’inizio, considerare soggette a modifiche anche sostanziali.