La presente comunicazione è rivolta in particolare ai Clienti che si trovano a gestire presso la propria azienda la contabilità e quindi a liquidare l’IVA con periodicità mensile o trimestrale rispettando la normativa in vigore che, ahinoi, muta con frequenza e costituisce la continuazione della nostra informativa inoltratavi nei primi giorni del novembre 2018.
La detrazione dell’IVA è vincolata a due condizioni:
Infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge solo dal momento in cui il committente o cessionario entra in possesso della fattura e la annota nei registri contabili.
Regola generale: Dal 24 ottobre 2018 risulta possibile detrarre l’IVA a credito, con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni, qualora le fatture siano ricevute e registrate in contabilità entro il 15° giorno del mese successivo a quello, appunto, di esecuzione dell’operazione. Tale agevolazione vale anche per i contribuenti trimestrali, perciò l’IVA si detrae nel trimestre di esigibilità della stessa, se la fattura perviene entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Eccezione: La regola generale non è però applicabile con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto siano ricevute nell’anno successivo. In questi casi l’IVA a credito potrà essere detratta solo nell’anno di ricevimento della fattura.
Esempi:
dott.ssa Nilda Calza