Tutti gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, con esclusione di quelli a carattere temporaneo e di breve durata sono tenuti a presentare una apposita denuncia al fine di ottenere la licenza per la relativa vendita.
Solo gli operatori che effettuavano regolarmente la vendita di prodotti alcolici antecedentemente all’entrata in vigore delle legge n. 124/2017, in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 63, c. 2, l. e) del D.Lgs. n. 504/1995 che non hanno avuto alcuna variazione nella titolarità dell’esercizio sono esonerati dal presentare l’istanza.
Mentre coloro i quali hanno iniziato l’esercizio di vendita di alcolici nel periodo che intercorre dal 29.08.2017 al 29.06.2019, senza essere tenuti all’osservanza del vincolo in oggetto, dovranno presentare la denuncia su apposito modello al fine di ottenere il rilascio della licenza fiscale ENTRO IL 31.12.2019.
Gli interessati a tale obbligo sono invitati ad effettuare il controllo del regolare possesso della licenza e in caso di sua assenza provvedere a regolarizzare l’esercizio di vendita degli alcolici.
Confermiamo la nostra disponibilità ad accogliere i mandati per la presentazione delle domande.
dott.ssa Nilda Calza
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