avvocato fabrizio schioppa

NUOVI TERMINI per:

l’ESERCIZIO della DETRAZIONE IVA

SPESOMETRO

COMUNICAZIONE dei DATI delle LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

STAMPA dei REGISTRI

Con la presente circolare, oltre a voler agevolare la nostra clientela, in particolare quella con contabilità esterna, in merito alla gestione degli adempimenti contabili e fiscali divenuti obbligatori dal 2017, si cerca, nuovamente, la collaborazione di ciascuno di Voi affinché vengano rispettati i termini di consegna della contabilità.

La consegna alla CEDAP CALZA, con appuntamento, del materiale completo, comprensivo di tutte le fatture di vendita (NON consegnare i DDT) va effettuata con periodicità mensile entro il giorno 8 di ciascun mese

  

ATTENZIONE  !

 

Dal 2017, in forza del Decreto Legge 50/2017, sono stati accorciati drasticamente i tempi in cui è possibile fruire della detrazione Iva che sono passati da 2 anni e 2 mesi a soli 4 mesi, anzi 16 giorni!

Per le operazioni in cui l’esigibilità si è verificata nel 2017, l’esercizio della detrazione dell’Iva spetta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’Iva relativa allo stesso periodo d’imposta: 30 aprile.

 

Le ditte con contabilità gestite in autonomia dovranno prestare, quindi, la massima attenzione nel registrare l’iva a credito delle fatture dei propri fornitori di ciascun anno, deducendola solamente entro i termini della liquidazione Iva di:

– dicembre: 16.01, per i contribuenti “mensili”,

– e del quarto trimestre: 16.03 anticipato al 28.02 a causa della scadenza delle due nuove comunicazioni, per i contribuenti “trimestrali”

 

Pertanto l’Iva delle fatture dell’ultima parte di ciascun anno a partire dal 2017 se non consegnateci per la registrazione entro i termini sotto esposti (8.01 contribuenti mensili – 25.01 contribuenti trimestrali) sarà persa, a meno di non procedere a costosi rifacimenti e/o dichiarazioni/comunicazioni integrative e deleghe di pagamento.

 


SCADENZE 2017

Spesometro Annuale relativo al 2016: Data Invio telematico Comunicazione
Contribuenti Mensili 10.04.2017
Contribuenti Trimestrali 20.04.2017

 

Spesometro Semestrale relativo al: Data Invio telematico Comunicazione Termine ultimo consegna documenti
I° Semestre 2017 18.09.2017 prorogato al 16.10.17  
II° Semestre 2017 28.02.2018  8.01 mensili

25.01 trimestrali

 

 

Comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al:

Data Invio telematico Comunicazione

Termine ultimo consegna documenti

I°  Trimestre 2017

31.05.2017

 

II° Trimestre 2017

18.09.2017

 

III° Trimestre 2017

30.11.2017

8.08 – 8.09 – 8.10 mensili

25.10 trimestrali con cadenza mensile

IV° Trimestre 2017

28.02.2018

8.11 – 8.12 – 8.01 mensili

25.01 trimestrali con cadenza mensile

Dichiarazione Annuale Iva 2017

30.04.2018

8.01 mensili

25.01 trimestrali con cadenza mensile

 

A REGIME DAL 2018

Ø  Comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

e

Ø  Spesometro Trimestrale relativo al:

Data Invio telematico Comunicazione

Termine ultimo consegna documenti

I° Trimestre

31.05

8.02 – 8.03 – 8.04 mensili

25.04 trimestrali con cadenza mensile

II° Trimestre

16.09

8.05 – 8.06 – 8.07 mensili

25.07 trimestrali con cadenza mensile

III° Trimestre

30.11

8.08 – 8.09 – 8.10 mensili

25.10 trimestrali con cadenza mensile

IV° Trimestre

28.02

8.11 – 8.12 – 8.01 mensili

25.01 trimestrali con cadenza mensile

Dichiarazione Annuale Iva

30.04

8.01 mensili

25.01 trimestrali con cadenza mensile

 

SCADENZA DELLA STAMPA DI LIBRI E REGISTRI: entro 3 mesi dall’invio della relativa dichiarazione tributaria

Registri Iva acquisti, vendite e corrispettivi: entro 3 mesi dalla scadenza dell’invio del relativo modello Iva annuale

Relativi ai dati del 2016: entro il 28 maggio 2017

Relativi ai dati del 2017: entro il 30 luglio 2018

Libro giornale, mastrini, libro degli inventari, registro dei beni ammortizzabili e scritture ausiliarie di magazzino: entro 3 mesi dalla scadenza dell’invio della dichiarazione dei redditi

Relativi ai dati del 2016: entro il 30 dicembre 2017

Relativi ai dati del 2017: entro il 30 dicembre 2018

Comunicazioni telematiche dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Sono esonerati:

 > i contribuenti che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (se nel corso dell’anno non vengono meno tali condizioni),

> i contribuenti che hanno adottato il regime dei minimi e forfetario.   Pesanti le sanzioni da 500 a 2.000 euro.

Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Spesometro trimestrale.

Sono esonerati: – i contribuenti nel regime forfettario – i contribuenti minimi – i produttori agricoli in regime di esonero delle zone montane – la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome – enti non commerciali non soggetti passivi Iva – i contribuenti titolari di partita IVA che hanno aderito all’invio telematico dei dati fatture emesse e ricevute e/o dell’opzione dei corrispettivi elettronici 2017 delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi Rilevanti le sanzioni di 2 euro per ciascuna fattura fino ad un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre solare.

Comunicazione dei corrispettivi per distributori automatici di beni e servizi.

Eventuali sanzioni, avvisi o segnalazione di irregolarità conseguenti alle mancate, errate o ritardate comunicazioni/dichiarazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate dipese da ritardi della consegna del materiale contabile non potranno in alcun caso essere a noi imputate. Gli stessi ritardi verranno considerati in merito al recupero di competenze legate al maggior lavoro svolto in termini di urgenza o di straordinario del personale.

Contattaci ai numeri telefonici indicati nel sito o tramite mail, saremo lieti di aiutarti. Attraverso una frequentazione periodica del nostro sito puoi raccogliere tutte le più importanti novità che ti riguardano.

Ti ricordo che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che devi, fin dall’inizio, considerare soggette a modifiche anche sostanziali.

dott.ssa Nilda Calza

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18 Ottobre 2017

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