LEGGE CONCORRENZA – FARMACIE, AVVOCATI ….

NOVITA’ DALLA LEGGE SULLA CONCORRENZA  – L. N. 124/2017

per FARMACIE, AVVOCATI, NOTAI, ODONTOIATRI, per i PROFESSIONISTI  e per il SETTORE TURISTICO

Novità importanti dalla “Legge concorrenza” n. 124/2017 entrata in vigore il 29.8.17, per farmacisti, avvocati e notai. Si attende l’approvazione di alcuni decreti attuativi.

 

Farmacie

L’attività potrà essere esercitata, oltre che da società di persone e/o società cooperative, anche da qualsiasi forma di società di capitali.

Le società che dovranno avere l’oggetto esclusivo di farmacia, potranno essere titolari di più esercizi commerciali su tutto il territorio nazionale, essendo venuti meno sia i limiti provinciali che numerici.

Potranno essere soci anche non farmacisti, purché la direzione resti affidata ad un farmacista in possesso dei requisiti che potrebbe essere non socio.

Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente e all’ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.

 

Avvocati

L’esercizio della professione legale potrà essere svolto sia in forma di società di persone che di capitale, ma anche di cooperativa, purché almeno i 2/3 del capitale siano detenuti da avvocati iscritti all’albo.

Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società. Le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.

 

Notai

La legge 124/2017 ha aumentato l’area territoriale di competenza del singolo notaio estendendola alla Regione o al distretto della Corte d’Appello.

Il numero dei notai in attività sale da 1 ogni 7.000 abitanti a 1 ogni 5.000 abitanti.

Previsto l’obbligo di versare su un conto corrente appositamente dedicato tutte le somme dovute a titolo di tributi, per i quali il notaio sia sostituito o responsabile d’imposta e le spese anticipate (art. 15, c. 1, n. 3, D.P.R. 633/72), in relazione agli atti a repertorio e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale. Consigliabile l’utilizzo di 2 conti correnti distinti.

 

Professioni regolamentate

Prima dell’inizio della prestazione il professionista dovrà obbligatoriamente fornire al cliente un preventivo scritto in formato cartaceo o digitale.

Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

 

Odontoiatri

L’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.

 

Settore turistico – ricettivo

In base alla “Legge concorrenza” sarà nullo ogni patto con il quale l’impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e strumento prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi tipo Trivago o Booking.com.

dott.ssa Nilda Calza

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Le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che vanno, fin dall’inizio, considerare soggette a modifiche anche sostanziali.

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