IVA SCADENZE – UTILE SINTESI – D.P.R 100/1998

IVA SCADENZE – UTILE SINTESI

IVA – Termini per la corretta liquidazione dal 24.10.2018

C.1,  art. 1, D.P.R 100/1998 – D.L. 119/2019

La presente comunicazione è rivolta in particolare ai Clienti che si trovano a gestire presso la propria azienda la contabilità e quindi a liquidare l’IVA con periodicità mensile o trimestrale rispettando la normativa in vigore che, ahinoi, muta con frequenza e costituisce la continuazione della nostra informativa inoltratavi nei primi giorni del novembre 2018.

La detrazione dell’IVA è vincolata a due condizioni:

  • la naturale esistenza dell’operazione fra le parti (condizione sostanziale)
  • e il possesso della fattura, ovvero effettiva disponibilità del contribuente (condizione formale).

Infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge solo dal momento in cui il committente o cessionario entra in possesso della fattura e la annota nei registri contabili.

Regola generale: Dal 24 ottobre 2018 risulta possibile detrarre l’IVA a credito, con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni, qualora le fatture siano ricevute e registrate in contabilità entro il 15° giorno del mese successivo a quello, appunto, di esecuzione dell’operazione. Tale agevolazione vale anche per i contribuenti trimestrali, perciò l’IVA si detrae nel trimestre di esigibilità della stessa, se la fattura perviene entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Eccezione: La regola generale non è però applicabile con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto siano ricevute nell’anno successivo. In questi casi l’IVA a credito potrà essere detratta solo nell’anno di ricevimento della fattura.

Esempi:

  • Contribuente mensile: operazione nel mese di maggio, con relativa fattura emessa il 30.05, ma pervenuta il 15.06. La fattura ricevuta potrà essere annotata entro il 15.06 scomputando l’IVA nella liquidazione relativa al mese di maggio, da versare entro il 16.06. Qualora l’effettiva disponibilità del documento fiscale e la sua annotazione avvenga il 16.06, lo scomputo dell’IVA potrà essere effettuato nella liquidazione dell’imposta relativa al mese di giungo, da versare entro il 16.07;
  • Contribuente trimestrale: operazione nel mese di giugno, con relativa fattura emessa il 29.06, ma pervenuta il 15.08. La fattura ricevuta potrà essere annotata entro il 15.08 scomputando l’IVA nella liquidazione relativa al 2° trimestre, da versare entro il 16-20.08. Qualora l’effettiva disponibilità del documento fiscale e la sua annotazione avvenga il 16.08, lo scomputo dell’IVA potrà essere effettuato nella liquidazione dell’imposta relativa al 3° trimestre, da versare entro il 16.11;
  • Operazioni di fine anno contribuente mensile: nel caso di fattura del 2018 ricevuta nel 2019, entro il 15.01, l’imposta è detraibile nella liquidazione del mese di gennaio: 16.02;
  • Operazioni di fine anno contribuente trimestrale: nel caso di fattura del 2018 ricevuta nel 2019, entro il 15.05, l’imposta è detraibile a partire dalla liquidazione del 1° trimestre: 16.05.

 

dott.ssa Nilda Calza

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