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APPALTI E RESPONSABILITA’ SOLIDALE!

Appalti, ripristinata la responsabilità solidale integrale – D.L. 17 marzo 2017, n. 25

In tema di appalti, cancellato il beneficio della preventiva escussione introdotto nel 2012 ed eliminata la facoltà per le parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva

Per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori impiegati, il legislatore interviene nuovamente sulla norma che disciplina la solidarietà negli appalti, usando il potere di decretazione d’urgenza anche per allontanare gli effetti del meccanismo referendario avviato dalla CGIL. Il principio, secondo cui, chi utilizza, anche indirettamente, il lavoro altrui per la propria attività economica è tenuto a garantire ai lavoratori dell’appaltatore il corrispettivo delle prestazioni rese è previsto nel codice civile (art. 1676 c.c.).

Con le nuove regole sulla responsabilità solidale, se l’appaltatore non paga i dipendenti, il committente imprenditore o datore di lavoro potrà subito essere chiamato a versare quanto dovuto. Viene cancellata la possibilità di rivalersi prima sul debitore principale e, solo in un secondo momento, sul committente obbligato in solido con l’appaltatore.

In altre parole i lavoratori potranno scegliere di rivolgersi anche ad imprese diverse dalla propria, e sempre che queste siano solvibili, per ottenere il versamento di salari e contributi non ricevuti dal proprio datore di lavoro. Il vincolo di solidarietà può essere sciolto una volta trascorso il termine di due anni dalla conclusione dell’appalto. La chiamata a rispondere in solido può arrivare anche molto tempo dopo dal termine del cantiere, quando ormai le garanzie richieste dai titolari dell’appalto nei confronti dei subappaltatori sono generalmente estinte.

Il decreto ripristina totalmente la responsabilità solidale tra committente-imprenditore e appaltatore, eliminando, quindi, l’obbligo di aggredire il patrimonio dell’impresa inadempiente, prima di rivolgersi alle altre aziende obbligate dal vincolo di solidarietà.

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Parere della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro – Parere 21 marzo 2017, n. 3

Oggetto: Appalti, committente pagherà prima dell’appaltatore; con D.L. 25/17 responsabilità solidale invariata

Con il D.L. n. 25/17, in vigore dal 17 marzo 2017, è stato cancellato il beneficio della preventiva escussione, introdotto nel 2012 ed eliminata la facoltà per le parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva.

Quando un’impresa (il committente) affida a un’altra impresa (l’appaltatore) il compito di erogare un servizio con un contratto di appalto, la legge prevede particolari forme di tutela per i dipendenti coinvolti.

Per garantire i lavoratori, relativamente ai loro crediti retributivi e previdenziali è previsto il regime di responsabilità solidale, che incombe su appaltatore e committente (art. 29 del Dlgs n. 276/2003 – Biagi).

Sulla base di questa distribuzione delle obbligazioni (non toccato dal provvedimento di venerdì scorso), sono tenuti a pagare i crediti da lavoro maturati dal personale impiegato nell’appalto (e anche le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali) sia il committente, sia l’appaltatore.
Il medesimo principio vale anche per i compensi e gli obblighi previdenziali ed assicurativi nei confronti dei lavoratori autonomi.

Il Dl n.25/17 riguarda le modalità pratiche di applicazione del regime di responsabilità solidale legate al principio di preventiva escussione: il lavoratore deve agire prima verso il proprio datore per il riconoscimento dei pagamenti (retribuzione e contributi) e solo dopo verso il committente.

Il committente, nella sua prima difesa, o nella memoria di costituzione nel giudizio in base all’art. 414 del Cpc, poteva richiedere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei subappaltatori. In tal caso, l’azione esecutiva del lavoratore poteva essere promossa nei confronti del committente (imprenditore o datore di lavoro) solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei subappaltatori. Rimaneva invariata la responsabilità comune del committente e dell’appaltatore.

Oggi, con l’abrogazione della norma il committente può essere aggredito anche prima dell’appaltatore, dovendo pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall’appaltatore di quanto pagato.

Un’altra disposizione abrogata dal dl è quella che consentiva ai contratti collettivi di regolare il regime di solidarietà tra committente e appaltatore in maniera diversa da quanto stabilito dalla norma di legge.

 

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Ti ricordo che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che devi, fin dall’inizio, considerare soggette a modifiche anche sostanziali.

Nilda dr Calza

 

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