Trasferimento denaro contante e limitazioni al suo utilizzo
La presente circolare riveste una importanza fondamentale, va considerata nel suo complesso e messa a disposizione del personale amministrativo che va responsabilizzato, ma soprattutto di tutti i soci, titolari e collaboratori di impresa familiare.
Il suo invio a tutti i clienti dello studio si è reso necessario alla luce dei recenti chiarimenti dell’AdE. In nessun caso la CEDAP CALZA sas, il suo personale e i dr Giuliano e Nilda Calza potranno essere considerati responsabili per violazioni da Voi commesse alla normativa trattata nella presente circolare.
Dal 1° gennaio 2016, la soglia per il trasferimento di denaro contante e per i titoli al portatore è di € 2.999,99. L’art. 1, c. 898 della Legge 208/2015 l’ha elevata da 999,99 a 2.999,99 €. In pratica dal 1.01.2016 i trasferimenti di denaro eccedenti l’importo di € 2.999,99 devono essere eseguiti mediante intermediari abilitati: banche, Poste.
I controlli sulla corretta applicazione della normativa sono ora svolti dall’Uif presso la Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria per l’Italia.
Sono utili le seguenti precisazioni in merito alla predetta soglia:
Considerata l’importanza della norma a margine della presente circolare viene riportato estratto della circolare citata. Di tale normativa è stata resa partecipe anche la Guardia di Finanza che applicherà le disposizioni con valenza retroattiva.
In termini pratici ogni titolare di reddito d’impresa dovrà indicare il soggetto beneficiario dei prelevamenti non annotati nelle scritture contabili nei due seguenti casi, rendendosi necessaria l’adozione di una gestione ordinata e puntuale dei prelievi:
I soggetti che effettuano l’attività di prestazione di servizi anche di natura professionale e di vendita di prodotti sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e dal 1.01.2016, con carte di credito, a prescindere dall’importo.
E’ opportuno ricordare che i professionisti, in particolare nella fase delle registrazioni contabili, prima nota compresa, da quando ne hanno notizia, sono tenuti a dare entro 30 giorni comunicazione all’Uif di eventuali irregolarità rilevate in capo ai propri clienti.
dott.ssa Nilda Calza
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ESTRATTO CIRCOLARE dell’ AGENZIA delle ENTRATE 7.4.2017 N. 8/E
19 INDAGINI FINANZIARIE
19.1 Nuove disposizioni sui limiti quantitativi. Non retroattività
Domanda
È corretto ritenere che le nuove disposizioni sui limiti quantitativi di 1.000 euro giornalieri «e comunque di 5mila euro mensili» dei prelevamenti (32, comma 1, n. 2, del DPR n. 600/1973) non hanno effetto retroattivo, visto che riguardano l’attività istruttoria e non quella di accertamento?
Risposta
Il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con la Legge 1° dicembre 2016, n. 225, art. 7-quater, ha apportato delle modifiche all’art. 32, comma 1, n. 2, del DPR n. 600 del 1973, introducendo un limite agli importi dei prelevamenti o importi riscossi, posti come ricavi a base delle rettifiche e degli accertamenti.
La presunzione relativa ai prelevamenti, per le imprese, si applica agli importi superiori a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili mentre è inapplicabile nei riguardi degli esercenti arti e professioni.
Pertanto, si ritiene che, a partire dal 3/12/2016 (data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 225 del 2016), a base delle rettifiche ed accertamenti, saranno considerati ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi nei limiti previsti dalla nuova disposizione.
19.2 Non applicabilità ai versamenti
Domanda
Le modifiche intervenute all’articolo 32 del DPR n. 600/73 riguardano solo i prelevamenti o anche i versamenti, come sembrano indicare i lavori parlamentari?
Risposta
L’articolo 32 del DPR n. 600/73, come modificato dal decreto legge 193 del 2016, prevede che “sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti…, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”. La lettera della norma interviene, quindi, solamente sui prelievi non giustificati, e non anche sui versamenti, per i quali rimane in vigore la regola che costituiscono presunzione di reddito qualora non risultassero “giustificati”.
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