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Contratto di prestazione occasionale – NOVITA’!

L’abrogazione delle norme in materia di lavoro accessorio, che era remunerato mediante i voucher ai sensi degli articoli da 48 a 50 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha lasciato priva di specifica regolamentazione le prestazioni definibili come “occasionali”. A ciò si è posto parziale rimedio, in sede di conversione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (attuata con la legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nel S.O. n. 31 alla G.U. 23 giugno 2017, n. 144), mediante l’inserimento dell’art. 54-bis, che contiene la disciplina delle prestazioni occasionali, rispettivamente articolate nel “Libretto Famiglia” e nel “Contratto di prestazione occasionale”.

Essendoci già occupati delle nuove disposizioni – entrate in vigore il 24 giugno scorso – per quanto concerne il nuovo “Libretto Famiglia”, di seguito esaminiamo le novità che riguardano invece gli utilizzatori che agiscono nell’esercizio di un’attività professionale o d’impresa.

Limiti di reddito – Entro i limiti, e con le modalità di cui si dirà di seguito, è ammessa la possibilità di acquisire “prestazioni di lavoro occasionali”, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre):

  1. a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  2. b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  3. c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Anticipiamo subito che, poiché (nel caso in esame) l’importo massimo di 2.500 euro va diviso per il valore “netto” del titolo, ossia quello percepito dal lavoratore, che è pari a 9,00 euro, ogni singolo prestatore potrà lavorare per non più di 277 ore a favore del medesimo committente, e comunque con un massimo di 2 utilizzatori nell’anno civile (Tab. 1 Contratto di prestazione occasionale)


Diritti del prestatore – 
Il prestatore ha diritto a quanto elencato di seguito:I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili per la determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

  1. a) assicurazione contro l’invalidità, vecchiaia e superstiti (iscrizione alla gestione separata);
  2. b) assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali (DPR 30.6.1965, n. 1124);
  3. c) riposo giornaliero, pause e riposi settimanali (articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 8.4.2003, n. 66).

Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

Articolo 7 – Riposo giornaliero: in sintesi tale norma dispone che, ferma la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore: il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

Articolo 8 – Pause: in sintesi tale norma dispone che, qualora l’orario giornaliero ecceda il limite di 6 ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi, per il recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui sopra, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore va concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a 10 minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

Articolo 9 – Riposi settimanali: in sintesi tale norma dispone che il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l’art. 3, co. 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: e quindi, nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro “accessorio”, le disposizioni del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, e le altre norme speciali per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano se la prestazione è svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.

Divieti: rapporti in corso o cessati – Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso – o abbia cessato da meno di 6 mesi – un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (Tab. 2 Contratto di prestazione occasionale)


Soggetti che possono utilizzare le prestazioni occasionali – 
Alle prestazioni di lavoro occasionale possono fare ricorso:Va evidenziato che, anche se tali divieti sono sforniti di specifica sanzione, occorre sempre tenere in conto il rischio di conversione in un “normale” contratto di lavoro subordinato.

  1. a) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso aprestazioni occasionalimediante il Libretto Famiglia;
  2. b) gli altri utilizzatori, nei limiti ex co. 14 (datori con più di 5 dipendenti, edilizia ecc.), per la acquisizione di prestazioni di lavoro con il contratto di prestazione occasionaleex co. 13;
  3. c) la PA, senza che si applichi il limite del numero di dipendenti, nel rispetto dei vincoli per il contenimento delle spese di personale, e fermo il limite di durata di 280 ore nell’anno civile, solo per esigenze temporanee o eccezionali e in relazione a quanto segue:

– progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o fruizione di ammortizzatori sociali;

– lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

– attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

– organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Computo dei compensi – Sono computati in misura pari al 75% del loro importo, ai fini del co. 1, lettera b, ossia con riguardo alla possibilità, per ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, di ricevere compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

  1. a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  2. b) giovani con meno di 25 anni di età (quindi fino a 24 anni e 364 giorni), se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado o l’università;
  3. c) persone disoccupate, ex art. 19 del D.Lgs. 14.9.2015, n. 150: il co. 1 di tale disposizione prevede che sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il CPI;
  4. d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionaliin oggetto.

Registrazione e adempimenti – Utilizzatori e prestatori devono registrarsi e svolgere tutti gli adempimenti, anche tramite un intermediario abilitato (es.: consulente del lavoro), in un’apposita “piattaforma informatica Inps”, che supporta le operazioni di erogazione e accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori, con un sistema di pagamenti elettronico. I pagamenti possono essere anche effettuati tramite modello di versamento F24, con esclusione della prerogativa di compensazione dei crediti.

Nozione di “Contratto di prestazione occasionale” – Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui:

  1. a) al co. 6, lettera b), e quindi gli “altri utilizzatori”, ossia in pratica, gli utilizzatori professionisti o imprese; e
  2. b) al co. 7, e quindi le amministrazioni pubbliche;

acquisisce, con modalità semplificate, “prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità”, nei limiti di importo ex co. 1 (ossia: limite complessivo di 5.000 euro per ogni utilizzatore, con un massimo di 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore dello stesso utilizzatore), con le condizioni e modalità ex co. 14 e seguenti.

Contratto di prestazione occasionale: divieti – Il contratto di prestazione occasionale è vietato nelle seguenti ipotesi:

  1. a) utilizzatori che hanno più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  2. b) imprese del settore agricolo, salvo che per le attività rese dai soggetti ex co. 8 (pensionati di vecchiaia o invalidità; giovani con meno di 25 anni, se iscritti a un istituto scolastico o università; disoccupati; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno al reddito), purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  3. c) imprese: dell’edilizia e settori affini; esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; del settore miniere, cave e torbiere;
  4. d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Contratto di prestazione occasionale: importi – Ai fini del contratto in esame, l’utilizzatore che esercita un’attività professionale o d’impresa, versa, sulla piattaforma informatica Inps o con F24, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni (l’1% degli importi è destinato al finanziamento degli oneri gestionali). Premesso che nel settore agricolo il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni subordinate prevista dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, negli altri casi, la misura minima oraria del compenso è di 9 euro: sono a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla gestione separata (33% del compenso), e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (3,5%) (Tab. 3 Contratto di prestazione occasionale)
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;Contratto di prestazione occasionale: comunicazione anticipata – Almeno 1 ora prima che inizi la prestazione, l’utilizzatore professionista o impresa deve trasmettere, con i servizi di contact center o la piattaforma informatica Inps, una dichiarazione contenente quanto segue:

  1. b) il luogo di svolgimento della prestazione;
  2. c) l’oggetto della prestazione;
  3. d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni;
  4. e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto specificatamente stabilito per il settore agricolo.

Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso sms o posta elettronica.

Ove la prestazione non abbia luogo, l’utilizzatore deve comunicare, con la piattaforma informatica o il contact center, la revoca della dichiarazione trasmessa nei 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione: in difetto di revoca, l’Inps paga le prestazioni e accredita i contributi e i premi entro il giorno 15 del mese successivo.

Pagamento del compenso – Per tutte le prestazioni rese in base al contratto di prestazione occasionale, l’Inps provvede, nel limite delle somme già acquisite a tal fine dagli utilizzatori:

  1. a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  2. b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo, con accredito su conto corrente bancario o, in mancanza di registrazione del contro corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste Italiane (gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore).

Mediante la piattaforma informatica, l’Inps accredita i contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e trasferisce all’Inail, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

Sanzioni – In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso dalla PA:

  1. a) del limite di importo di cui al co. 1, lettera c(compensi di importo non superiore a 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore); o comunque
  2. b) del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile;

il relativo rapporto si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.

Nel settore agricolo, il limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al co. 1, lettera c) (2.500 euro per ogni prestatore), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del co. 16: retribuzione oraria per le prestazioni subordinate individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative.

Invece, in caso di violazione di una delle seguenti disposizioni:

  1. a) obbligo di comunicazione ex co. 17, che prevede l’invio di una comunicazione, da parte degli utilizzatori che esercitano un’attività professionale o d’impresa, almeno 1 ora prima, corredata di tutti gli elementi previsti;
  2. b) violazione dei divieti di cui al co. 14, ossia nei seguenti casi:

– utilizzatori che occupano più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

– imprese del settore agricolo, salvo che per le attività rese dai soggetti di cui al co. 8 (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni, se iscritti a un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o università; disoccupati; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno al reddito), purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

– imprese dell’edilizia e dei settori affini; imprese esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; imprese del settore miniere, cave e torbiere;

– nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;

si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione, e non si applica la procedura di diffida (Tab. 4 Contratto di prestazione occasionale)

 

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Ti ricordo che le informazioni raccolte nelle nostre news non hanno in alcun caso carattere esaustivo, sono solo indicazioni che abbisognano sempre di approfondimenti e di consulenze specifiche. In ogni caso, si tratta di materie in continua evoluzione normativa che devi, fin dall’inizio, considerare soggette a modifiche anche sostanziali.

Nilda dr Calza

 

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